L’OM 88/2024 stabilisce che i docenti inseriti nelle GAE o GPS che rinunciano a una supplenza, non assumono servizio oppure abbandonano l’incarico, rischiano sanzioni abbastanza severe. Le norme si applicano in particolare per le supplenze fino al 30 giugno o 31 agosto. Ecco cosa comporta nei vari casi:
Rinuncia o mancata presa di servizio
- Se il docente riceve una nomina tramite mail o tramite APP IO e decide di rinunciare oppure non si presenta alla presa di servizio nei tempi stabiliti senza motivazioni giustificate, perde il diritto a ricevere supplenze annuali o fino al 30-giugno/31-agosto da GAE e GPS per tutte le classi di concorso.
- Questa esclusione vale anche per le convocazioni da graduatorie d’istituto (per tutte le classi/posti in cui il docente ha titolo).
- Sono previsti motivi giustificati per posticipare la presa di servizio, ma se non accettati valgono le sanzioni.
Abbandono del servizio
- Se il docente, dopo aver regolarmente preso servizio, interrompe l’incarico per qualsiasi motivo, la sanzione è più ampia: viene escluso non solo da GAE e GPS ma anche dalle graduatorie di istituto per supplenze annuali o al 30 giugno/31 agosto.
- La durata dell’esclusione è legata alla validità delle graduatorie; per l’anno scolastico 2025-26 si applica per l’intero anno, con riferimento alla validità 2024-2026 delle graduatorie attive.
Possibilità residue per i docenti sanzionati
- Anche se sanzionati, è consentito svolgere supplenze brevi e temporanee (fino al termine delle lezioni) tramite graduatorie d’istituto o interpelli.
- In alcuni casi, se si è stati considerati rinunciatari solo per certe sedi o classi di concorso non espresse, si può comunque essere convocati per altri posti o classi per cui il docente è abilitato.
Tabella riepilogativa
| Situazione | Supplenze da GAE / GPS fino al 30 giugno / 31 agosto | Convocazioni da Graduatorie d’Istituto (GI) | Durata della sanzione |
|---|---|---|---|
| Rinuncia post-nomina / Mancata presa di servizio | Esclusione totale da tutte le supplenze al 30/6 o 31/8 da GAE o GPS per tutte le classi di concorso | Esclusione dalle supplenze da GI per gli stessi posti/classi; non si può essere convocati anche in caso di posti sopraggiunti | Anno scolastico corrente (2025/26) |
| Abbandono dopo la presa di servizio | Stessa esclusione da GAE e GPS, per tutti i posti/classe di concorso | Esclusione da GI per le supplenze annuali o al termine dell’anno, per tutti i posti/classe | Per la durata residua della validità delle graduatorie (2024-2026), quindi almeno tutto il 2025/26 |
| Possibilità residua | Solo supplenze brevi/temporanee offerte tramite GI, non da GAE/GPS per incarichi al 30/6 o 31/8 | Simile: solo incarichi brevi tramite GI o interpelli per l’anno in corso |
