Permessi Retribuiti per il personale della scuola a tempo indeterminato e determinato

Secondo il CCNL Scuola ancora valido per queste disposizioni 

  • 3 giorni per motivi personali o familiari (documentabili anche con autocertificazione) retribuiti.
  • 8 giorni per partecipazione a concorsi o esami (inclusi i giorni di viaggio) retribuiti solo per i docenti a tempo indeterminato .
  • 15 giorni per matrimonio.
  • 3 giorni per lutto (coniuge, parenti entro il secondo grado, convivente, affini di primo grado).
  • 6 giorni di ferie durante l’attività didattica, utilizzabili come permessi per motivi personali/familiari retribuiti solo per i docenti a tempo indeterminato.

Docenti di ruolo:

  • Primi 9 mesi → retribuzione piena (inclusa RPD e CIA, esclusi compensi accessori).
  • Mesi 10-12 → 90% della retribuzione.
  • Mesi 13-18 → 50% della retribuzione.
  • Oltre 18 mesi → conservazione del posto senza retribuzione.

Supplenti al 30/6 o 31/8:

  • 1° mese → retribuito al 100%.
  • 2°-3° mese → retribuito al 50%.
  • Dal 4° al 9° mese → conservazione del posto senza retribuzione.
  • Oltre il 9° mese → contratto sciolto.

Supplenze brevi:

  • Fino a 30 giorni → retribuiti al 50%.
  • Oltre 30 giorni → contratto sciolto.

Gravi patologie:

  • I giorni di ricovero, day hospital e quelli legati agli effetti delle terapie non rientrano nel periodo di comporto e sono pienamente retribuiti.

Secondo la Legge n. 207/2024 e il D. Lgs. 105/2022 

Retribuzione per il personale scolastico:

PeriodoRetribuzioneCondizioni
1° mese100%Fino ai 12 anni del bambino
2° mese80%Se fruito entro i 6 anni
3° mese80%Se fruito entro i 6 anni
Mesi successivi (fino a 9 totali)30%Fino ai 12 anni
  • Se il congedo di maternità/paternità obbligatorio si è concluso entro il 31 dicembre 2023, si applicano le vecchie regole: 1° mese al 100%, dal 2° mese al 30%.
  • Se concluso nel 2024, il 2° mese è all’80%, il 3° al 30%.
  • Se concluso dal 1° gennaio 2025, il 2° e 3° mese sono entrambi all’80%.

Durata complessiva:

  • 3 mesi indennizzabili per ciascun genitore (non trasferibili).
  • 3 mesi aggiuntivi indennizzabili, fruibili alternativamente tra i genitori.
  • Totale massimo: 9 mesi indennizzabili.
  • Congedo straordinario fino a 2 anni: priorità a coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto.
  • Permessi retribuiti (3 giorni): estesi a parenti e affini fino al terzo grado in specifiche condizioni.
  • Eliminazione del referente unico: più soggetti possono alternarsi nell’assistenza.
  • Priorità per lavoro agile per chi assiste persone con disabilità grave.