Secondo il CCNL Scuola ancora valido per queste disposizioni
- 3 giorni per motivi personali o familiari (documentabili anche con autocertificazione) retribuiti.
- 8 giorni per partecipazione a concorsi o esami (inclusi i giorni di viaggio) retribuiti solo per i docenti a tempo indeterminato .
- 15 giorni per matrimonio.
- 3 giorni per lutto (coniuge, parenti entro il secondo grado, convivente, affini di primo grado).
- 6 giorni di ferie durante l’attività didattica, utilizzabili come permessi per motivi personali/familiari retribuiti solo per i docenti a tempo indeterminato.
Assenze per Malattia
Docenti di ruolo:
- Primi 9 mesi → retribuzione piena (inclusa RPD e CIA, esclusi compensi accessori).
- Mesi 10-12 → 90% della retribuzione.
- Mesi 13-18 → 50% della retribuzione.
- Oltre 18 mesi → conservazione del posto senza retribuzione.
Supplenti al 30/6 o 31/8:
- 1° mese → retribuito al 100%.
- 2°-3° mese → retribuito al 50%.
- Dal 4° al 9° mese → conservazione del posto senza retribuzione.
- Oltre il 9° mese → contratto sciolto.
Supplenze brevi:
- Fino a 30 giorni → retribuiti al 50%.
- Oltre 30 giorni → contratto sciolto.
Gravi patologie:
- I giorni di ricovero, day hospital e quelli legati agli effetti delle terapie non rientrano nel periodo di comporto e sono pienamente retribuiti.
Congedo Parentale (Legge di Bilancio 2025)
Secondo la Legge n. 207/2024 e il D. Lgs. 105/2022
Retribuzione per il personale scolastico:
| Periodo | Retribuzione | Condizioni |
|---|---|---|
| 1° mese | 100% | Fino ai 12 anni del bambino |
| 2° mese | 80% | Se fruito entro i 6 anni |
| 3° mese | 80% | Se fruito entro i 6 anni |
| Mesi successivi (fino a 9 totali) | 30% | Fino ai 12 anni |
- Se il congedo di maternità/paternità obbligatorio si è concluso entro il 31 dicembre 2023, si applicano le vecchie regole: 1° mese al 100%, dal 2° mese al 30%.
- Se concluso nel 2024, il 2° mese è all’80%, il 3° al 30%.
- Se concluso dal 1° gennaio 2025, il 2° e 3° mese sono entrambi all’80%.
Durata complessiva:
- 3 mesi indennizzabili per ciascun genitore (non trasferibili).
- 3 mesi aggiuntivi indennizzabili, fruibili alternativamente tra i genitori.
- Totale massimo: 9 mesi indennizzabili.
LEGGE 104/92
- Congedo straordinario fino a 2 anni: priorità a coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto.
- Permessi retribuiti (3 giorni): estesi a parenti e affini fino al terzo grado in specifiche condizioni.
- Eliminazione del referente unico: più soggetti possono alternarsi nell’assistenza.
- Priorità per lavoro agile per chi assiste persone con disabilità grave.
