Mobilità 2026
É stata pubblicata l’ordinanza ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025 avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2025/2026.
I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 delle ordinanze ministeriali, sono i seguenti:
- Personale docente. La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025.Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025.
- Personale educativo. La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025.Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.
- Personale ATA. La domanda va presentata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025.Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.
- Insegnanti di religione cattolica. La domanda va presentata dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.
Docenti
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025.
Entro il 20 aprile sarà possibile ritirare la domanda .
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025
Personale educativo
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.
Personale ATA
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025
SI ILLUSTRANO LE PRONCIPALI NOVITA’
NUOVE DEROGHE
Sarà possibile presentare domanda di mobilità anche:
- per i genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- per chi ricongiungimento ai genitori over 65, purché i 65 anni siano compiuti entro il 31 dicembre 2025. Non è necessaria la convivenza del docente con il genitore. L’importante è richiedere la mobilità verso la residenza del genitore ultra 65 enne.
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di
- coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
- padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
- uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti
dei soggetti di cui al punto 2); - uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
- parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
- il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
I docenti vincolati ma rientranti in una delle deroghe sopra riportate, ai fini della fruizione delle medesime:
- dovranno allegare alla domanda di trasferimento e/o passaggio una dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) attestante una delle suddette condizioni;
- nei casi di cui alle lettere b), c) e d) sopra riportate, oltre alla dichiarazione suddetta, dovranno allegare all’istanza la documentazione e/o certificazione comprovante la specifica situazione (come ad esempio certificazioni relative alla condizione di invalidità e/o alla condizione di disabilità), secondo le indicazioni che saranno fornite nell’OM che disciplinerà la mobilità per l’a.s. 2025/26;
- dovranno indicare nella domanda come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) del soggetto con cui ricongiungersi o da assistere.
Riguardo all’ultimo punto si precisa che:
- è possibile indicare il comune di residenza dei figli o degli assistiti, a condizione che gli stessi, alla data di pubblicazione dell’OM che disciplinerà i movimenti per l’a.s. 2025/26, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza va attestata con dichiarazione personale (ai sensi del DPR 445/2000), in cui indicare la citata decorrenza dell’iscrizione anagrafica;
- in mancanza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (per mancanza di posti di richiedibili si intende che, ad esempio, nelle scuole presenti non è prevista la classe di concorso dell’interessato ovvero perché si è docenti della secondaria di secondo grado e nel comune sono presenti solo scuole sino al primo grado) è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore ma che abbia una sede/plesso nel comune di residenza della persona cui ricongiungersi o da assistere. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non potrà essere accolta;
- nel caso di docenti con disabilità personale (art. 21 o 33 della legge 104/92), ai fini dell’accoglimento della domanda, gli stessi devono indicare come prima preferenza il proprio comune o distretto sub-comunale di residenza.
SARA’ POSSIBILE IL PASSAGGIO DI RUOLO SENZA ABILITAZIONE
Altra novità è la possibilità di richiedere il passaggio di ruolo su posto di sostegno per i docenti in possesso della specializzazione anche se non abilitati per il grado di scuola richiesto e consentirà ai docenti titolari su infanzia\primaria di richiedere il passaggio su sostegno su altro grado\ordine di scuola, se in possesso della specializzazione sul sostegno anche se non in possesso dell’abilitazione su materia. Fino a questo momento, infatti, la richiesta del passaggio di ruolo richiedeva imprescindibilmente il possesso dell’abilitazione su materia.
PRECEDENZA PER L’ASSISTENZA DELLA FASE INTERPROVINCIALE
Il nuovo contratto prevede il riconoscimento della precedenza in fase interprovinciale per l’assistenza da parte dei figli al genitore con disabilità. Ricordiamo che attualmente questo tipo di precedenza viene riconosciuta solo nella fase provinciale.
Viene riconosciuta la precedenza per fratelli e sorelle in assistenza anche se non conviventi, sia in fase provinciale che interprovinciale purché i genitori abbiano patologie invalidanti o siano almeno sessanticinquenni.
TRASFERIMENTI DA POSTO SOSTEGNO A POSTO COMUNE – ALIQUOTE
I trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza vengono realizzati secondo le seguenti aliquote:
– 100% posti disponibili a.s. 2025/26
– 75% posti disponibili a.s. 2026/27
– 50% posti disponibili a.s. 2027/28
ALTRE NOVITÀ
Le altre novità previste dal nuovo CCNI sono:
- L’introduzione di nuovi elementi oggetto di valutazione sia nelle domande di mobilità volontaria che d’ufficio;
- La modifica graduale, nelle graduatorie interne d’istituto e nella mobilità d’ufficio, ai fini del punteggio previsto per il servizio di insegnamento di pre-ruolo, che, se svolto nello stesso ordine di scuola, sarà progressivamente equiparato, nel corso del triennio, a quello del servizio di ruolo. In particolare, per quest’anno il servizio di preruolo sarà valutato 4 punti, per il 2026/2027 5 punti e per il 2027/2028 6 punti.
Ricordiamo invece che nella mobilità a domanda il servizio di preruolo era già valutato al pari del servizio di ruolo. - Viene aumentato il punteggio per la continuità del servizio nella stessa scuola di titolarità. In particolare:
- per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità vengono attribuiti 12 punti (invece dei 6 previsti in precedenza)
- Per ogni ulteriore anno di servizio svolto entro il quinquennio vengono attribuiti 5 punti (invece dei 2 previsti in precedenza)
- Per ogni ulteriore anno di servizio svolto oltre il quinquennio vengono attribuiti 6 punti (invece dei 3 previsti in precedenza).
- Viene aumentato di 1 punto il punteggio per i figli (5 punti per ogni figlio di età inferiore a sei anni, 4 punti per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età).
- Una procedura dedicata appositamente ai movimenti per i funzionari ed elevata qualificazione nel rispetto delle indicazioni contenute nel CCNL.
- Il riconoscimento dell’anno prestato con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo ai fini del calcolo del quinquennio\triennio necessari per il superamento dei vincoli. Ai fini del vincolo sono inoltre considerati anche gli anni di servizio svolti in assegnazione provvisoria\utilizzazione nonché gli anni svolti con incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 47 CCNL.
- Si prevede l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo (nella sola mobilità territoriale, ma non in quella professionale) per lo svolgimento della funzione di Tutor o di orientatore dopo un triennio di incarico continuativo nella stessa scuola.
- Per il personale ATA nella domanda di mobilità, sarà possibile indicare più province (e non solo una, come è avvenuto finora). In particolare, si potranno indicare una o fino a 15 province nella
stessa domanda. - Viene esteso fino a 10 anni il diritto al rientro dei soprannumerari su scuola/comune di ex titolarità (attualmente previsto per 8 anni).
- Viene introdotto un punteggio aggiuntivo, nella sola mobilità territoriale, per i titolari in scuole collocate nelle aree a forte rischio di abbandono che per un triennio non abbiano inoltrato domanda di mobilità, né di mobilità annuale.
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