Decreto Legge “PA2″: Le Novità

Approvato in data odierna il Decreto Legge concernente Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, di sport e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (c.d. Decreto-legge “PA2”).

Se la bozza dovesse essere confermata sarebbero tante le novità previste per la scuola

MODIFICHE PROCEDURE DEI CONCORSI

“per tutto il periodo di attuazione del PNRR il concorso sarà strutturato, mediante l’ausilio di mezzi informatizzati, in una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, vi sarà la possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all’accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo. In questo caso, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, l’accesso alla prova scritta potrà essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva. Per la prova orale si prevede che sia volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico”

GRADUATORIE DI MERITO AD ESAURIMENTO


Si prevede che le graduatorie di merito dei concorsi ordinari e STEM, oltre ad essere integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto, siano prorogate sino al loro esaurimento. Tuttavia, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, tali graduatorie saranno utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali (quindi in coda) rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR. Tale disposizione (riguardante la proroga delle graduatorie fino all’esaurimento) non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

PERCORSI DI ABILITAZIONE


Per quanto riguarda i percorsi di abilitazione previsti dalla riforma che dovrebbero partire in autunno, il decreto elimina la parte in cui si richiede che il fabbisogno venga determinato evitando che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

PERCORSO PER CHI DEVE CONSEGUIRE UN’ALTRA ABILIZAZIONE


Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.

In particolare si prevede che:

I percorsi in questione possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone.
Scompare anche il riferimento al conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.


PROVA FINALE DEL PERCORSO DI ABILITAZIONE


Si prevede che la prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.

MODALITÀ TELEMATICA


Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, in misura non superiore al 50% del totale.

ITP (INSEGNANTI TECNICO PRATICI)
Per gli ITP si precisa che per i concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024, restano validi i titoli di accesso vigenti cioè i diplomi individuati dal DPR 19/2016 (la norma vigente fa invece riferimento ai concorsi banditi successivamente all’a.s. 2024/2025).
I nuovi requisiti (previsti dall’art. 5 comma 2 del D.lgs 59/2017) saranno previsti per i concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024.