Con la presente, si autorizzano le SS. LL. a nominare su ore di insegnamento
pari o inferiori a 6 ore settimanali ancora disponibili per tutte le classi di
concorso delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06
Maggio 2022, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a
quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura
delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non
concorrono a costituire cattedre o posti orario, attribuendole, con il loro consenso,
ai docenti in servizio nella medesima scuola, in possesso di specifica abilitazione
per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale a tempo
determinato avente diritto al completamento di orario e, successivamente al
personale con contratto ad orario completo- prima al personale a tempo
indeterminato, poi al personale a tempo determinato – fino al limite di 24 ore
settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato
possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i Dirigenti Scolastici
provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti, utilizzando le graduatorie
d’istituto, sulla base delle disposizioni impartite con la Circolare Ministeriale prot.
28597 del 29/07/2022.
