SCHEDA DI SINTESI
LEGGE N.79 DEL 29 GIUGNO 2022 DI CONVERSIONE DEL D.L. 36

SCHEDA DI SINTESI


LEGGE N.79 DEL 29 GIUGNO 2022 DI CONVERSIONE DEL D.L. 36
LE MODIFICHE CHE IMPATTANO IL MONDO DELLA SCUOLA

Con voto di fiducia alla Camera, dopo la prima lettura in Senato, è stata approvata definitivamente la legge di conversione del DL 36/2022 che ha introdotto nuove disposizioni nel pacchetto scuola, intervenendo anche sul lavoro docente nei suoi aspetti più rilevanti, come il reclutamento, la formazione e la valorizzazione professionale. Durante l’iter di conversione, infatti, è stato approvato un maxi emendamento che ha cambiato le regole relative a formazione iniziale e continua, reclutamento degli insegnanti e altre disposizioni per la scuola. Nel dettaglio, le modifiche riguardano l’art. 44 – “Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie”, l’art. 45 – “Valorizzazione del personale docente”, e l’art. 46 – “Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti”.

ART. 44 PERCORSO DI FORMAZIONE INIZIALE


La nuova formazione iniziale abilitante prevede un percorso universitario e accademico nel quale vengono acquisite le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, di progettazione di percorsi didattici flessibili al fine di favorire un apprendimento critico. Il percorso a frequenza obbligatoria è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, dalle università o dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata. La formazione in servizio si svolgerà al di fuori dell’orario di insegnamento e le iniziative formative saranno definite per i profili di competenza.
A tal fine sarà istituita una Scuola di Alta formazione con il fine di dare le linee guida all’attivazione dei corsi premiali per i docenti. I premi ai docenti saranno assegnati dal comitato di valutazione delle scuole e sulla base delle risorse annuali a disposizione. La spesa per i tutor sarà coperta a partire dal 2025 con riduzione pari a 50 milioni di euro delle risorse oggi destinate alla CARD dei docenti. La Carta del docente sarà infatti eliminata a partire dal 2024
Il percorso ha l’obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:
● le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche
● le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche
● la capacità progettuale
● la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di
docente

ART 45. VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE


Si prevede un incentivo per il personale docente che garantisca continuità didattica ai propri alunni e studenti e anche per i docenti che prestano servizio in zone caratterizzate da disagio sociale, rischio di spopolamento e dispersione scolastica. La norma ha dunque l’obiettivo di “premiare” gli anni di permanenza dei docenti nella stessa istituzione scolastica, incentivando a non presentare domanda di mobilità.


ART 46. PERFEZIONAMENTO DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DEGLI INSEGNANTI


Per il reclutamento degli insegnanti si prevede una fase transitoria fino al 2024, che servirà ad assumere 70 mila docenti.
Il nuovo sistema di reclutamento è strutturato in 3 momenti e prevede un percorso abilitante, il periodo di prova e il concorso
Percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale si ottiene con il conseguimento di 60 CFU gestito solo dalle Università e attivato sulla base del fabbisogno di cattedre, con una prova finale che include una prova scritta e una prova simulata.
I docenti, con almeno 30 CFU, potranno accedere ai concorsi a condizione che una parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. I percorsi abilitanti saranno strutturati attraverso 60 CFU/CFA, di cui 20 per tirocinio e 10 di Pedagogia. Sarà possibile il riconoscimento dei 24 CFU, fermo restando l’obbligo di svolgere almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. L’ultima data per acquisire i 24 CFU è il 31 ottobre 2022.
I docenti che possiedono almeno tre anni di servizio svolti negli ultimi cinque potranno partecipare ai concorsi senza che siano richiesti ulteriori CFU e senza abilitazione. Almeno un’annualità di servizio, però, dovrà essere specifica, ovvero svolta nella stessa classe di concorso per cui si partecipa al concorso.Anche ai docenti che hanno conseguito, entro il 31 ottobre 2022, i 24 CFU sarà consentito l’accesso ai concorsi fino al 31 dicembre 2024. Come nel caso dei 30 CFU, saranno poi chiamati ad integrare la formazione iniziale tramite il conseguimento di altri 30 CFU, anche in questo caso, come per gli altri casi, è previsto il superamento della prova finale necessaria per l’abilitazione. Vi sarà inoltre un periodo con test finale e valutazione conclusiva. Il periodo di prova ha durata annuale, per superarlo occorre avere prestato almeno 180 giorni di servizio e 120 di attività didattiche. È previsto un test finale e la valutazione.In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa c’è un secondo periodo di prova, non rinnovabile.
Il superamento del test finale e della valutazione finale positiva del periodo di prova comporta la cancellazione del docente da ogni altra graduatoria di merito, di istituto o a esaurimento. La conferma in ruolo avviene nella stessa scuola in cui il docente ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella stessa istituzione scolastica per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.

Il concorso

I nuovi concorsi saranno annuali e caratterizzati da prova scritta a risposta aperta. La prova è volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa
Graduatoria per abilitati e non abilitati. È previsto che l’accesso al ruolo avvenga esclusivamente per concorso. I requisiti necessari per parteciparvi, con riferimento alle classi di concorso dei docenti laureati, sono costituiti dal possesso congiunto della laurea magistrale o dal diploma AFAM di II livello e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso. Per le classi dei docenti tecnico-pratici è invece richiesta la laurea breve oppure il diploma AFAM di I livello e/o l’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.
La partecipazione è consentita anche a coloro che hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, ma uno dei tre anni deve essere stato prestato nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre.


Cosa ne pensano i sindacati?


I sindacati hanno espresso tutti un giudizio fortemente critico rispetto all’approvazione del Dl 79. Infatti, nonostante alcune modifiche rispetto al precedente Dl 36 presentato alla Camera, la Cisl ritiene che è il nuovo sistema di reclutamento a rappresetare un problema in quanto non tiene conto delle reali esigenze della scuola, né dell’esito fallimentare di modelli ricorrentemente proposti negli ultimi anni .
Per la UIL Scuola il nuovo percorso non può essere retroattivo e si deve applicare solo ai docenti assunti dai concorsi previsti e banditi ai sensi del D.L. 36. Per la UIL Scuola, anche per quanto riguarda il nuovo percorso di prova non può essere applicato a coloro che saranno immessi nei ruoli da quest’anno, ma ai concorsi banditi sulla base della nuova normativa di cui al D.L. 36 e quindi sicuramente non prima dell’a.s. 2023/24.
Anche la CGIL si è espressa con parere negativo e con diverse osservazioni critiche in merito alle modifiche apportate in merito al reclutamento e alla formazione in quanto si invadono dei campi della contrattazione e che dovrebbero essere regolate tra le parti.