Circolare supplenze a.s. 2021/22

Con la  nota n. 25089 del 6 agosto 2021 è stata emanata l’annuale circolare delle supplenze per l’anno scolastico 2021/2022 che fornisce istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.

SANZIONI
Relativamente alle supplenze al 30 giugno e 31 agosto, il cui conferimento avverrà tramite procedura telematica su istanze online, viene precisato

  • L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa
  • La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.
  • La mancata indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.
  • La rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

POSSIBILITÁ DI LASCIARE UNA SUPPLENZA PER UN’ALTRA
Occorre ricordare che, come disposto dall’art. 14, comma 2, dell’Ordinanza ministeriale n. 60/2020, il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza sulla base delle GAE e delle GPS.

MAD
All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD.
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.
Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati.
In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.
Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14.

SPEZZONI PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza 60/2020, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine all’ottimale utilizzo dell’organico dell’autonomia, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di 24 ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina.

INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Qualora, a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni, residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13 comma 17 dell’Ordinanza.
In proposito, in fase di convocazione dalle graduatorie di scuola primaria ai fini della lingua inglese, sarà precisato che l’aspirante è convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere in possesso di uno dei titoliindicati nel comma 17 dell’articolo 13 dell’ordinanza ministeriale. L’aspirante dovrà fornire il titolo in suo possesso e l’istituzione scolastica verificherà, in sede di accettazione della nomina, il suddetto titolo.

ITP CON GIUDIZIO PENDENTE
Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti – per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.
L’efficacia dell’inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell’inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall’O.M.
n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante.
In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante sia chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all’Amministrazione.

DIDATTICA DIFFERENZIATA MONTESSORI, PIZZIGONI, AGAZZI
Con riguardo alle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica iscritto negli appositi elenchi prodotti dal sistema informativo per le graduatorie ad esaurimento e, in subordine, il personale iscritto nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto.

CONTROLLI 
L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate.
Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili per i titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.
In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima ordinanza. Considerata la rilevanza della procedura, finalizzata alla validazione dei titoli in maniera definitiva, saranno disposte opportune forme di controllo da parte dell’Ufficio scolastico territoriale, e dell’Amministrazione centrale.

LICEI MUSICALI
Nel caso di esaurimento delle GPS o delle Graduatorie di Istituto delle varie specialità strumentali della A-55, si ritiene opportuno fornire le seguenti modalità operative:

1) Esaurimento delle GPS:

a) per gli strumenti presenti anche nella scuola secondaria di I grado (A-56) si utilizzano le corrispondenti graduatorie GAE e GPS. Si precisa che la graduatoria corrispondente della classe di concorso AW55 Flauto traverso, è la classe di concorso AG56 Flauto.

b) per gli altri strumenti si utilizzano nell’ordine:

  • le graduatorie della A-56 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento
  • le graduatorie della A-29 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento
  • le graduatorie della A-30 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento.

2) Esaurimento delle graduatorie di istituto

a) I dirigenti scolastici utilizzano le graduatorie licei viciniori nella provincia

b) in caso di esaurimento delle graduatorie dei licei viciniori o di assenza di altri licei musicali nella provincia, i dirigenti scolastici procedono secondo quanto previsto dal punto 1) “Esaurimento delle GPS”.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE PER IL PERSONALE ATA
I posti di personale ATA, fatta eccezione per quelli del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica.
Ai fini predetti si utilizzano le graduatorie permanenti provinciali per titoli (c.d. graduatorie 24 mesi), in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001, n.75.
Si sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento, le eventuali residue disponibilità sono assegnate, dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d’istituto.

L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. A tale riguardo, si reputa utile rammentare che il completamento può operare solo tra posti dello stesso profilo

Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

Ê prevista la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all’art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio