Decreto Ministeriale TFA Sostegno. Requisiti di accesso.

In data 8 febbraio è stato emanato il Decreto Ministeriale 92 dell’8 febbraio 2019 – percorsi di specializzazione sul sostegno.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
Scuola dell’infanzia e primaria:
• titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
• diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;
Scuola secondaria di primo e secondo grado:
Per i docenti laureati possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Per i docenti ITP possesso congiunto di:
a) Titolo di accesso alle classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

Inoltre per disposizioni transitorie sono ammessi a partecipare anche i docenti in possesso del solo titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado che abbiano svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.