PENSIONI 2019 LE NOVITA’ PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

Il decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, ha introdotto nuove norme in tema di previdenza e pensioni che, ovviamente, riguardano anche il personale della Scuola.

Il decreto pubblicato in GU il 28/1/2019 attende ora la conversione in legge entro 60 giorni.

 

PENSIONE ANTICIPATA E DI VECCHIAIA

Per la pensione di vecchiaia, al requisito anagrafico è confermato l’aumento di 5 mesi rispetto al 2018 per l’adeguamento alla speranza di vita; l’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia perciò resta fissata a 67 anni.

Per la pensione anticipata introdotta dalla riforma Fornero, dall’1/1/2019 e fino al 31/12/2026, al requisito contributivo non viene applicato l’adeguamento alla speranza di vita. Nel suddetto periodo, pertanto l’anzianità contributiva richiesta resta quella del 2018: 41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

 

PENSIONE QUOTA 100

In via sperimentale per il triennio 2019-2021 viene introdotta la nuova forma di pensionamento definita “pensione quota 100”.

Possono anticipare il pensionamento i lavoratori dipendenti che abbiano compiuto 62 anni di età e abbiano versato almeno 38 anni di contributi. Questi sono requisiti minimi e non alternativi: se un lavoratore ha 40 anni di contributi e 61 di età non può accedere all’anticipo anche se la somma è maggiore di 100.

Per questo tipo di pensione l’età non viene adeguata agli incrementi alla speranza di vita.

Per raggiungere la quota 100 è possibile cumulare periodi contributivi non coincidenti presenti in due o più gestioni previdenziali dell’INPS.

La “pensione quota 100” non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente o autonomo, ma soltanto con redditi di lavoro occasionale per un massimo complessivo di 5.000 euro lordi annui. Tale divieto cessa al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

 

SISTEMA DI CALCOLO MISTO

Secondo le norme introdotte nel 1995 con la riforma Dini il sistema di calcolo della pensione, denominato misto sarà applicato alla pensione di tutti coloro che al 31/12/2018 hanno maturato meno di 41 anni di contributi, fatti salvi rari casi. Pertanto, per i periodi successivi al 1995 viene applicato il calcolo contributivo, meno vantaggioso del calcolo retributivo applicato ai periodi precedenti. L’entità della riduzione dipende da diversi fattori tra cui l’età; a parità degli altri fattori, la perdita è maggiore in corrispondenza di età di pensionamento più giovane.

Le seguenti simulazioni servono a comprendere meglio come l’età influenzi l’assegno pensionistico di docenti di scuola media che hanno versato 38 anni di contributi e si trovano nella classe stipendiale 28 dal 2015:

Età del docente Stipendio netto Pensione mensile netta Tasso di sostituzione*
62 anni 1.949 euro al mese 1.610-1630 euro  valore medio 83,1%
67 anni 1.949 euro al mese 1.700-1720 euro valore medio 87,7%

*Il tasso di sostituzione indica, in percentuale, il rapporto tra la pensione e l’ultimo stipendio percepito.

Dal confronto si osserva che la sola differenza di 5 anni di età determina un assegno pensionistico maggiore di 90 euro circa.

CALCOLO DELLA PENSIONE

L’assegno pensionistico di chi aderirà alla pensione quota 100 non subirà riduzioni o penalizzazioni rispetto alle regole di calcolo previste per la pensione di vecchiaia; chi cessa dal servizio percepisce quanto maturato fino a quel momento, l’assegno sarà comunque inferiore rispetto a quello che maturerebbe all’età della pensione di vecchiaia. Cosa alquanto ovvia. Infatti, anticipando il pensionamento oltre a non versare ulteriori contributi previdenziali il pensionato ha un’età più giovane e percepisce l’assegno per un tempo più lungo.

Da simulazioni fatte per il personale della scuola risulta che con un anticipo di cinque anni l’assegno sarà minore del 23-25 per cento rispetto alla pensione che si maturerebbe all’età di 67 anni.

Considerando l’ipotesi di un docente di scuola media (62 anni di età e 38 anni di contributi, classe stipendiale 28) che attualmente percepisce uno stipendio di 1.949 euro netti al mese, l’assegno sarebbe di 1.610-1.630 euro (tasso di sostituzione* 83,1%); se rimanesse in servizio altri cinque anni, non considerando ulteriori aumenti stipendiali ma solo lo scatto alla classe 35, la pensione sarebbe di 1.960-2.010 euro (tasso di sostituzione* 97,1-99,6% rispetto allo stipendio di 2.018 euro netti al mese).

 

OPZIONE DONNA

Per il personale femminile viene prorogata (per il solo 2019) la possibilità della pensione anticipata definita “opzione donna”.

Con questa opzione, le lavoratrici dipendenti possono ulteriormente anticipare la pensione. Questa possibilità interessa le donne nate entro il 31/12/1959 che maturano almeno 35 anni di contributi. In questo caso continua ad essere applicata la finestra mobile di 12 mesi e non è previsto l’adeguamento alla speranza di vita. Inoltre, non è possibile il cumulo di contributi presenti in due o più gestioni previdenziali.

Perciò nel 2019 possono esercitare l’opzione le donne che entro il 31/12/2019 compiono almeno 60 anni di età e che entro il 31/12/2018 hanno maturato 35 di contributi in una sola gestione previdenziale (INPS Dipendenti Pubblici).

La decisione di accedere a questo tipo di pensione deve essere valutata con molta attenzione, perché il calcolo interamente contributivo genera una notevole riduzione dell’assegno pensionistico (tra il 20 e il 30 per cento); la penalizzazione è minore all’aumentare dell’età e in presenza di una più lenta crescita degli stipendi durante l’intera vita lavorativa.

 

LAVORATORI PRECOCI

I lavoratori precoci, coloro che hanno iniziato a lavorare prima dei 18 anni di età, potranno andare in pensione anticipata con 41 anni di contributi. In questo caso non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita.

 

FINESTRE TEMPORALI

In tutti i casi, per il personale della Scuola la decorrenza della cessazione dal servizio e il diritto di accesso al trattamento pensionistico viene confermata al 1° settembre (al 1° novembre per il personale dell’AFAM) dello stesso anno in cui vengono raggiunti i requisiti.

Appena il decreto legge sarà approvato, il MIUR dovrà emanare apposita circolare per permettere al personale interessato di presentare la domanda di cessazione dal servizio e andare in pensione con decorrenza 1/9/2019.

Lo stesso decreto legge indica la data del 28/2/2019 come termine ultimo di presentazione della domanda di cessazione.

APE SOCIALE

Viene prorogata a tutto il 2019 anche l’APE sociale: l’indennità che si può ottenere, all’età di almeno 63 anni.

Questo anticipo interessa coloro che:

  • si trovano in condizioni di disagio (assistono un familiare in condizione di grave invalidità oppure hanno un’invalidità civile almeno del 74 per cento) e possiedono un minimo di 30 anni di contributi;
  • svolgono attività particolarmente gravose (tra le 15 categorie previste sono compresi gli insegnanti di scuola dell’infanzia) e possiedono 36 anni di anzianità contributiva.

Per le madri, il requisito contributivo potrà essere abbassato di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due anni.

L’indennità sostitutiva della pensione viene corrisposta fino al conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, quando sarà conferita l’intera pensione maturata all’atto della cessazione.

Coloro ai quali l’INPS riconosce il diritto di accesso all’APE sociale possono presentare in formato cartaceo alla scuola di riferimento la domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 1°/9/2019.

Qualora l’INPS certifichi il diritto di accesso successivamente al 1°/9/2019, la cessazione dal servizio potrà decorrere soltanto dal 1°/9/2020.

Nella domanda di cessazione l’interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l’APE sociale facendo riferimento alla certificazione rilasciata dall’INPS.

 

PAGAMENTO DELLA BUONUSCITA (TFS-TFR)

Il pagamento dell’indennità di buonuscita (TFS o TFR) viene congelato fino a quando non saranno raggiunti i requisiti previsti dalla riforma Fornero. Pertanto, secondo le norme vigenti, i termini per il pagamento decorrono dal compimento dell’età della pensione di vecchiaia, ovvero quando il pensionato avrà compiuto i 67 anni (al netto dei futuri aumenti della speranza di vita).

I pensionati pubblici, non solo quelli con quota 100, potranno chiedere subito un anticipo bancario fino a 30.000 euro, beneficiando di un credito d’imposta per gli interessi pagati.

 

RISCATTI “BUCHI” CONTRIBUTIVI E LAUREA

Nel triennio 2019-2021 sarà possibile riscattare periodi non coperti da contributi, compreso il periodo di laurea, per un massimo di 5 anni anche non continuativi. Il riscatto è possibile solo per quanti non possiedono periodi contributivi prima del 1°/1/1996.

L’onere di riscatto, calcolato sul minimo retributivo annuale fissato dall’INPS, sarà pagato in unica soluzione ovvero fino a un massimo di 60 rate mensili senza applicazione di interessi per rateizzazione. Inoltre, chi non ha ancora compiuto 45 anni di età al momento della domanda beneficerà di un riscatto agevolato della laurea: potrà detrarre dall’imposta lorda (IRPEF) il 50% del costo in cinque quote annuali a partire dall’anno di pagamento.

 

Roma, 29/1/2019

 

GILDA DEGLI INSEGNANTI FGU

DIPARTIMENTO PREVIDENZA E PENSIONI