Mobilità 2025
Mobilità 2024-25, ecco le date: docenti 26 febbraio-16 marzo, ATA 8 marzo-25 marzo. In arrivo ordinanza
Per i docenti di religione cattolica è disponibile un’ordinanza ad hoc.
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
Ecco i termini per la presentazione delle domande:
L’ordinanza ministeriale n. 30 del 23 febbraio 2024 avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2024/2025.
Per i docenti di religione cattolica è disponibile un’ordinanza ad hoc.
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 delle ordinanze ministeriali, sono i seguenti:
- Personale docente
La domanda va presentata dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 23 aprile 2024.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio 2024. - Personale educativo
La domanda va presentata dal 28 febbraio 2024 al 19 marzo 2024.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 24 aprile 2024.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 22 maggio 2024. - Personale ATA
La domanda va presentata dal 8 marzo 2024 al 25 marzo 2024.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 6 maggio 2024.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2024. - Insegnanti di religione cattolica
La domanda va presentata dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2024.
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.
Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.
Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati, presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto
COME COMPILARE LA DOMANDA
Compilare la domanda è semplice, basterà seguire tutti i passaggi descritti nelle guide disponibili all’interno del portale Istanze on line.
La domanda deve essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall’ordinanza. Entro tale termine l’aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata.
NOTA BENE
Compila/Modifica ogni singola sezione della domanda;
Allega tutta la documentazione utile per la valutazione della domanda;
Inoltra la domanda entro il termine previsto dall’ordinanza.
NORMATIVA
- Ordinanza Ministeriale n. 30 del 23 febbraio 2024 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2024/25
- Ordinanza Ministeriale n. 31 del 23 febbraio 2024 mobilità insegnanti religione cattolica a.s. 2024/25
SCHEMA SEMPLIFICATIVO VINCOLI MOBILITA
Il testo permette di adeguare la disciplina dettata dal CCNI alle nuove disposizioni recate dall’art. 34, comma 8 del CCNL.
Pertanto
1. Al comma 2 dell’art.2 del CCNI l’inciso “Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018” è soppresso; l’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di scuola” è sostituito dall’inciso “avendo espresso una richiesta puntuale di sede”.
2. Dopo il comma 3 dell’art. 2 e dopo il comma 9 dell’art. 34 del CCNI sono aggiunti, rispettivamente, il comma 3-bis e il comma 9 bis, del seguente tenore letterale: “Ai sensi dell’art. 34, comma 8, del CCNL 18 gennaio 2024 è garantita a tutto il personale docente e DSGA la partecipazione alle procedure di mobilità purché rientrante nelle seguenti categorie:
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”
Ricordiamo inoltre che
- Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.
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