RESOCONTO PERIODICO DELLE NOVITA’ DAL MONDO DELLA SCUOLA
Rinnovo contratto: il 15 e 16 no-vembre assemblee Gilda in tutte le scuole d’Italia
La Gilda degli Insegnanti si mobilita in vista dell’apertura del tavolo negoziale all’Aran per il rinnovo del con-tratto di lavoro. Il 16 e il 17 novem-bre si terranno assemblee sindacali in tutte le scuole d’Italia durante l’orario di servizio.
Nel corso delle iniziative saranno presentate le proposte elaborate dall’Assemblea nazionale della Gilda e che verranno portate in sede di contrattazione: istituzione di un’area contrattuale separata della docenza, affinché sia riconosciuta la specifici-tà della professione docente; aumento degli stipendi e rivalutazione degli scatti di anzianità; equiparazione dei diritti tra docenti di ruolo e precari, per ribadire ancora una volta che non esistono insegnanti di serie A e insegnanti di serie B.
La Gilda, inoltre, si batterà con tutti gli strumenti possibili per impedire l’aumento dell’orario di servizio, insostenibile per una categoria già oberata di lavoro e di mansioni impiegatizie che esulano dall’attività di-dattica, e per contrastare la burocratizzazione sempre più spinta della funzione docente.
Mobilità, illegittimo il limite dei posti: i trasferimenti hanno la priorità sulle assunzioni
Il Tribunale di Lanciano, esprimen-dosi in merito al caso di una educa-trice assunta a tempo indeterminato come istitutrice nei convitti scolastici, ha sancito l’illegittimità del limite dei posti nelle operazioni di mobilità e stabilito che i trasferimenti hanno la priorità sulle assunzioni. La vicenda riguarda una docente che, in pos-sesso di abilitazione, aveva insegnato per anni una disciplina tecnica nell’istituto alberghiero, la cui gra-duatoria era da tempo esaurita. L’educatrice aveva richiesto come previsto dall’art. 3 del CCNI sulla mobilità – il passaggio di ruolo, es-sendosi liberato un posto per la sua disciplina. Tuttavia la sua domanda non è stata accettata, nonostante il posto fosse rimasto libero e disponi-bile a causa della disposizione del CCNI sulla mobilità 2016, in base al quale i passaggi di ruolo vengono effettuati “sulla metà del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità ter-ritoriale provinciale”.
Il giudice ha accolto il ricorso dell’educatrice evidenziando la di-sposizione contenuta nell’art. 470 del Testo Unico della Scuola secondo cui le immissioni in ruolo devono essere effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professio-nale e territoriale in ciascun anno scolastico.
Ricostruzione di carriera, circolare della Ragioneria Generale dello Stato
La Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n.27 del 6 ottobre, si
- espressa in merito alla decorrenza della prescrizione del diritto alla corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell’emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera.
Chi ha numerosi anni di precariato, comunque superiori ai quattro, nella ricostruzione della carriera si vede ri-dotto di un terzo gli anni di pre ruolo che eccedono i primi quattro.
In buona sostanza un docente che ha 13 anni di pre ruolo se ne vede ri-conosciuti, ai fini della progressione di carriera, solamente dieci. Questi anni che sono stati tagliati potranno essere recuperati al compimento del sedicesimo anno di servizio. A tal proposito è utile sapere che l’art.4 comma 3 del DPR 399 del 23 agosto 1988 dispone che al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria su – periore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i do-centi della scuola materna ed ele – mentare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secon-daria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collabo-ratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente vali-da ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
Esame di terza media, Fedeli firma il decreto: meno prove scritte e abolito il voto in condotta
Da giugno 2018 al via il nuovo esa-me di terza media. La ministra Fedeli ha firmato il decreto che introduce sostanziali novità nelle prove conclu-sive del secondo ciclo inferiore di istruzione. Le prove Invalsi di italiano e matematica non costituiranno più oggetto d’esame ma si svolgeranno tra il 4 e il 21 aprile con l’aggiunta di un test in inglese e sostenute al computer. Le prove scritte passano da cinque a tre. Per essere ammessi agli esami occorrerà aver frequenta-to almeno tre quarti del monte ore annuale e non aver ricevuto la san-zione disciplinare dell’esclusione da-gli esami. Non sarà più necessario avere almeno la sufficienza in tutte le discipline. Sparirà il voto di con-dotta. Le commissioni saranno for-mate dagli stessi insegnanti currico-lari e presiedute dal dirigente scola-stico dell’istituto e non più da un presidente esterno.
Il colloquio dovrà accertare le cono-scenze, le abilità e le competenze acquisite e terrà conto dei livelli di padronanza delle competenze con-nesse alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. Il voto finale scaturirà dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. La riforma dell’esame di terza media risponde a quanto stabilito dai decreti applicativi della legge 107/2015.
Il concorso per gli abilitati di seconda fascia d’istituto e GaE si farà subito
Il concorso riservato per i docenti abilitati iscritti nelle graduatorie di seconda fascia d’istituto e nelle Gra-duatorie ad Esaurimento (GaE) sarà bandito in anticipo rispetto al termine di legge. Ad annunciarlo è stata la ministra dell’Istruzione, Valeria Fe-deli, durante un’audizione alle com-missioni congiunte di Camera e Senato.
Il Miur ha deciso di non attendere febbraio 2018, cioè il termine di scadenza, e di bandire in tempi rapidi il concorso.
Dopo aver svolto un colloquio dinan-zi ad una commissione, gli idonei verranno collocati in graduatorie re-gionali, da cui gli uffici scolastici po-tranno attingere per assegnare una parte delle prossime immissioni in ruolo: le graduatorie che si andranno a costituire, ha detto Fedeli, si baseranno “su titoli di servizio e il 65 per cento del punteggio sui titoli acquisiti”.
La titolare di viale Trastevere ha poi aggiunto che “si sta lavorando anche al concorso riservato ai docenti con almeno tre anni di servizio e a quello ordinario per la scuola secondaria”.
Licenziamento, per presentare ricorso anche i precari hanno 60 giorni di tempo
Per impugnare il licenziamento anche i precari hanno 60 giorni di tem-po come i colleghi titolari di cattedra. A stabilirlo è una sentenza della Corte di Cassazione (numero 23861de-positata l’11 ottobre scorso) che ha chiarito che non c’è alcuna differen-za tra rapporto di lavoro a tempo de-terminato e rapporto di lavoro a tempo indeterminato per quanto riguar-da il termine per presentare ricorso. La sentenza riguarda il caso di un docente precario di scuola media, assunto con contratto a tempo determinato da gennaio a giugno 2012. L’insegnante era stato prima sospe-so a marzo e poi, in base all’esito del procedimento disciplinare, desti-tuito dal servizio pochi giorni prima
della scadenza del contratto di sup-plenza. Il docente ha deciso di impu-gnare il provvedimento, chiedendo alla scuola il pagamento dei giorni di lavoro che gli spettavano da contrat-to. Sia in primo che in secondo gra-do il ricorso era stato respinto per-ché presentato oltre il termine di 60 giorni previsto dall’articolo 6 della legge 604/1966. La Cassazione ha dato ragione ai giudici, condannando il supplente al pagamento delle spe-se processuali.
Nuove classi di concorso: insegnanti di Geografia vincono ricorso al Tar contro il Miur
Vittoria dei docenti di Geografia con-tro il Miur. Terreno di scontro: il de-creto direttoriale 414/2016 sulla co-stituzione degli organici con cui viale Trastevere individua la confluenza nelle nuove classi di concorso, in re-lazione alla disciplina “geografia” negli istituti tecnici e alla disciplina “geografia generale ed economica” negli istituti tecnici e professionali, anche di Scienze naturali, chimiche e biologiche e di Lettere negli istituti di istruzione secondaria di II grado. Gli insegnanti di Geografia hanno presentato ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’esclusione da tale in-segnamento negli Istituti Tecnici e Professionali dei colleghi di Italiano e Scienze non in possesso di abilita-zione per Geografia.
Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso perché l’amministrazione non ha depositato alcuna relazione in grado di motivare la confluenza delle due classi di concorso A-50 e A-12 nell’insegnamento della Geo-grafia. Per i giudici la mancata risposta da parte del Miur conferma la fondatezza del ricorso avanzato dai docenti. Da qui, dunque, la decisio-ne di decretare l’annullamento dell’atto impugnato dai ricorrenti e la condanna del ministero al pagamento delle spese.
Nota Miur: i Ptof vanno integrati con i decreti attuativi della “Buona Scuola”
Con la nota 1830 del 6 ottobre, il di-partimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Miur fornisce indicazioni alle scuole per ri-modulare i piani triennali dell’offerta formativa (PTOF), modificabili entro il 31 ottobre di ogni anno. La finalità della circolare è valorizzare il lavoro già svolto dalle scuole ed innescare una riflessione sul ciclo di pianifica-zione e miglioramento, apportando le integrazioni e gli adeguamenti rite-nuti necessari. Le modifiche dovran-no avvenire entro fine ottobre e do-vranno riguardare: il piano di miglio-ramento; la programmazione delle attività formative del personale ATA;
- percorsi di alternanza scuola-lavoro (ASL); le azioni per il piano naziona-le scuola digitale; i fabbisogni dell’organico dell’autonomia; il fabbi-sogno di attrezzature; l’introduzione di insegnamenti opzionali nel secon-do biennio e quinto anno delle scuo-le secondarie di II grado, con l’utiliz-zo delle quote di autonomia.
Inoltre i PTOF dovranno essere rivi-sti alla luce dei decreti attuativi della legge 107/2015 che affrontano i se-guenti temi: norme sulla promozione della cultura umanistica; valutazione e certificazione delle competenze acquisite durante il primo ciclo di istruzione; inclusione scolastica.
I permessi retribuiti vanno documentati anche tramite autocertificazione. I motivi non sono soggetti a valutazione del dirigente scolastico
Il dipendente scolastico, docente o Ata, che usufruisce dei tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari, è tenuto a fornire una motivazione che deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso. È quanto stabilisce l’Aran, in merito al Comparto Scuola, con un proprio orientamento applicativo riguardante il comma 2 dell’articolo 15 del CCNL del 29 novembre 2007.
La motivazione, come specificato dal contratto, deve essere documentata, anche mediante autocertificazione. L’Aran ribadisce che comunque i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del di-rigente scolastico. Infatti la clausola prevede genericamente che si possa godere di tali permessi “per motivi personali e familiari”, consentendo a ciascun dipendente di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare rite-nute più opportune.